Sanzioni amministrative a carico di utenti trasgressori
(Rovigo Servizio Urbano)


L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e s.m.i. disciplinano le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:

1. Sprovvisti di documento di viaggio;
2. Abbonamento irregolare;
3. Biglietto non convalidato o non obliterato;
4. Biglietto obliterato più volte od irregolare;
5. Biglietto scaduto nel tempo di utilizzo;
6. Biglietto non conforme al percorso o alla classe tariffaria;
7. Bagaglio senza regolare biglietto;
8. Mancato possesso di abbonamento e/o tessera a vista di cui il trasgressore si dichiara titolare.

Gli Agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Rovigo, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni (dal 1° settembre 2008) è il seguente:
• 27,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione o notifica direttamente all’agente o tramite bollettino di c/c postale n° 12826376 intestato a SITA Spa - viale Petrarca 12, 45100 Rovigo, o presso la biglietteria di Via B. Tisi da Garofolo,1.
• 34,00 Euro (+ prezzo biglietto) dal 6° al 60° giorno con le stesse modalità.
Trascorso il 60° giorno la sanzione è trasmessa al Comune di Rovigo ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981.
La sanzione si applica anche al titolare di abbonamento nominativo, in corso di validità, che non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore. In tal caso la sanzione viene ridotta a Euro 6,00 se entro i successivi 5 (cinque)
giorni presenta in biglietteria dell’autostazione di Rovigo o presso gli uffici aziendali di viale Petrarca l’abbonamento rilasciato con data antecedente alla sanzione accertata .
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Sindaco del Comune di Rovigo.

 

 

 

Settembre 2008